Copertina: Flag of the International Criminal Court By International Criminal Court – ICC Visual Identity, Public Domain
Di Alberto Camera
Il conflitto in Ucraina ha riacceso il dibattito sul ruolo della Corte Penale Internazionale (CPI) quale garante della repressione dei crimini più gravi di rilevanza internazionale, secondo quanto previsto dallo Statuto di Roma del 1998. Nonostante l’Ucraina non faccia parte dello Statuto, ha depositato due dichiarazioni ex. art. 12, par. 3, con le quali ha accettato la giurisdizione della Corte per i crimini commessi sul proprio territorio a partire dal 2013.
Sulla base di ciò, nel marzo 2023 la CPI ha emesso mandati di arresto nei confronti del presidente russo Vladimir Putin e della commissaria per i diritti dei minori Maria Lvova-Belova per presunti crimini di guerra legati alla deportazione illegale di minori ucraini in Russia (art. 8 dello Statuto di Roma). La decisione è stata definita storica perché mai prima d’ora un capo di Stato di un paese membro permanente del Consiglio di Sicurezza dell’ONU era stato formalmente incriminato dalla Corte.
Tuttavia, la vicenda evidenzia i limiti strutturali della giustizia penale internazionale. La Russia, non essendo parte dello Statuto, non ha alcun obbligo di cooperare con la CPI (artt. 86 ss. Statuto di Roma). Inoltre, la Corte non dispone di un proprio apparato coercitivo, pertanto, l’esecuzione dei mandati di arresto dipende interamente dalla collaborazione degli Stati. Inoltre, va ricordato che l’immunità dei capi di Stato in carica, pur superata dall’art. 27 dello Statuto, rappresenta ancora un ostacolo politico-giuridico quando coinvolge potenze nucleari o attori geopoliticamente cruciali. Infine, il tribunale non dispone di una propria forza di polizia, il che accentua ulteriormente la centralità della natura collaborativa del sistema della CPI. L’esecuzione dei suoi provvedimenti, in particolare i mandati di arresto, si basa quindi interamente sulla cooperazione degli Stati parti dello Statuto. Osserviamone da vicino la procedura.
Gli articoli 86-102 dello Statuto di Roma disciplinano la cooperazione e l’assistenza giudiziaria. In particolare, l’art. 86 stabilisce l’obbligo generale per tutti gli Stati membri di cooperare “pienamente” con la Corte nelle indagini e nei procedimenti, mentre l’art. 89 disciplina l’arresto e la consegna. Quando la Corte emette un mandato, lo trasmette agli Stati, i quali hanno l’obbligo di procedere all’arresto sul proprio territorio e di consegnare l’imputato all’Aia. L’art. 91 disciplina il contenuto della richiesta, che deve essere accompagnata dalla documentazione sufficiente (mandato, descrizione dei fatti e identificazione della persona) per consentire l’esecuzione secondo la legislazione interna. Una volta ricevuto il mandato, l’autorità giudiziaria dello Stato deve avviare la procedura di arresto secondo le modalità previste dalla propria legislazione.
In Italia, tale circostanza si verifica sia sul territorio (e luoghi equivalenti come aerei e navi militari) che nelle acque e nei cieli territoriali. Dopo l’arresto, l’imputato deve essere informato dei capi d’accusa e messo a disposizione per la consegna. Una volta consegnato, l’imputato viene trasferito presso il centro di detenzione della CPI a Scheveningen (l’Aia, Paesi Bassi), gestito in collaborazione con il sistema penitenziario olandese. Qui restano in custodia preventiva fino all’inizio e alla conclusione del processo. Dopo la condanna definitiva, la pena viene scontata in uno Stato di esecuzione designato tra quelli che hanno firmato accordi specifici con la Corte (come Norvegia, Germania, Regno Unito e Belgio).
Se l’imputato si trova in uno Stato non parte (come la Russia nel caso di Putin), la Corte non può imporre alcun obbligo di arresto. Anche per gli Stati membri possono però emergere conflitti politici, perciò, alcuni Paesi africani hanno più volte rifiutato di arrestare capi di Stato incriminati (si pensi all’ex presidente sudanese Omar al-Bashir, incriminato per il Darfur). In questi casi, la CPI può segnalare la mancata cooperazione all’Assemblea degli Stati membri o al Consiglio di sicurezza dell’ONU (art. 87), ma, criticamente, senza strumenti coercitivi concreti.
Ne deriva una tensione strutturale tra legalità internazionale e realpolitik: da un lato, la CPI afferma il principio secondo cui nemmeno i più potenti sono immuni da responsabilità penali individuali; dall’altro, l’efficacia pratica dei suoi atti resta subordinata agli equilibri geopolitici. Nonostante ciò, la rilevanza giuridica di questi mandati non va affatto sottovalutata. Questi mandati, infatti, rafforzano la qualificazione giuridica del conflitto in termini di violazioni del diritto internazionale umanitario, creano un precedente nella prassi della Corte riguardo all’incriminazione dei leader delle grandi potenze e gettano le basi per una futura responsabilizzazione, nel caso in cui mutino gli assetti politici interni o internazionali.
In conclusione, il caso dell’Ucraina evidenzia il paradosso del diritto penale internazionale: esso incarna l’ideale di una giustizia universale, ma resta condizionato dal consenso e dalla cooperazione degli Stati. La sfida è dunque duplice: da un lato, preservare la funzione simbolica e normativa della Corte, essendo consapevoli dei suoi limiti pratici; dall’altro, interrogarsi sul rapporto tra diritto internazionale e dinamiche di potere globale

