Per il diritto internazionale c’è ancora speranza?

A cura di Giulia Nesca

In un’epoca in cui, di fatto, vige la legge del più forte, può il diritto internazionale giocare un ruolo negli equilibri geopolitici?

Il diritto internazionale vale fino ad un certo punto. Queste le parole del ministro degli affari esteri Antonio Tajani a seguito dell’intercettamento in acque internazionali, da parte della marina militare israeliana, delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. Un’amara, ma innegabile, constatazione. Soprattutto alla luce dei recenti avvenimenti nello scenario geopolitico.

La mattina del 3 gennaio 2026, non troppo inaspettatamente, Donald Trump annuncia che le truppe statunitensi hanno portato a termine con successo l’operazione Absolute Resolve. Le forze armate sono atterrate a Caracas, capitale venezuelana, allo scopo di arrestare il presidente Nicolas Maduro e la moglie Cilia Flores e condurli dinanzi ad una corte federale newyorkese. Il tycoon, in risposta alle accuse di violazione della Carta delle Nazioni Unite, che all’articolo 2 paragrafo 4 vieta l’uso della forza nelle relazioni internazionali, ne invoca la principale scriminante: la legittima difesa. L’amministrazione Trump ha inquadrato l’intervento come un’azione necessaria per la sicurezza nazionale contro il narco-terrorismo, definito un “raid chirurgico” contro il regime di Nicolás Maduro.

Il principio della legge del più forte trova un doloroso precedente, di cui ricorreranno quattro anni tra pochi giorni. Il 24 febbraio 2022, Vladimir Putin, in spregio a qualsiasi norma di diritto internazionale e di prudenza, invade l’Ucraina, scatenando un conflitto che, sebbene sembri non riguardarci e interessarci più, continua a martoriare un intero popolo.  Anche in questo caso, la giustificazione fornita dal Presidente russo non si è fatta attendere. Nel discorso pronunciato all’alba dell’operazione militare speciale, Putin ha affermato che in Ucraina si stesse consumando un genocidio ai danni delle popolazioni russofone residenti nell’est del paese, e ha invocato il principio della legittima difesa preventiva in risposta a presunte minacce per l’esistenza e la sovranità russa ad opera della Nato.  È interessante notare che lo stesso aveva precedentemente criticato aspramente questa teoria quando invocata dagli Stati Uniti in relazione agli attacchi in Iran del 2003.

Il futuro non sembra essere più rassicurante. Trump minaccia, a giorni alterni, di riservare all’Iran lo stesso trattamento del Venezuela. Il 5 febbraio 2026, alle ore 6 italiane, è scaduto ufficialmente il trattato New START tra Mosca e Washington, eliminando di fatto ogni limitazione formale delle due parti i propri armamenti nucleari. Seppur il Segretario dell’ ONU Guterres abbia auspicato ad una ripresa dei negoziati, tra i due paesi sembra esservi una situazione di stallo. Ancora, le tensioni tra Cina e Taiwan sono ai massimi storici, la stampa considera l’attacco dell’una sull’altro come già scontato. E l’elenco potrebbe proseguire, se solo includessimo tutte le guerre e tensioni di cui nessuno parla ma che, di fatto, accrescono la probabilità che la miccia possa accendersi da un momento all’altro.

In tutto questo, sembra doveroso chiedersi quale sia la posizione del diritto internazionale, una chimera invocata a destra e a manca, ma che non si riesce mai a definire del tutto. Partiamo da una considerazione doverosa: il diritto internazionale esiste nella misura in cui gli stati lo desiderino. Esso si basa sul consenso, non può essere imposto, gli stati sono liberi di decidere se, come e quanto esso si applichi. A titolo esemplificativo, la disciplina delle riserve: uno stato può aderire ad un trattato, e contestualmente decidere che determinate disposizioni non gli si applichino o si applichino in modo diverso. Ed è altrettanto doveroso ricordare come generalmente gli stati siano restii ad aperture al diritto internazionale, percepito come un’ingerenza negli affari interni.

Ciononostante, è proprio grazie ad esso, ed in particolare all’impianto delle Nazioni Unite, se dal dopoguerra ad oggi abbiamo, più o meno, evitato la catastrofe. Il sistema costituito dall’articolo 2 paragrafo 4 e dall’articolo 39 della carta ONU garantiscono il mantenimento di pace e sicurezza internazionale, da una parte ponendo un divieto sugli stati di fare ricorso alla forza, dall’altra costituendo un sistema di sicurezza collettiva fondato sul monopolio del Consiglio di Sicurezza nella determinazione dell’esistenza di una minaccia o di una violazione della pace internazionale, nonché di un atto di aggressione.

Il diritto internazionale non è, e non ha mai preteso di esserlo, un sistema perfetto. Le violazioni dell’uso della forza sono ben note, ma è interessante notare come, ogni volta che uno stato sia stato chiamato a rispondere della propria condotta, non abbia addotto l’esistenza di una norma che lo consentisse, ma abbia fatto riferimento alle sue principali eccezioni, come la legittima difesa. Questo dimostra come la comunità internazionale ancora riconosca una forza cogente alla norma.

Il diritto internazionale, dunque, non è un’illusione, ma nemmeno un argine invalicabile. Esiste come esistono le regole in una comunità priva di un’autorità sovrana: vive finché viene riconosciuto, resiste finché viene violato con imbarazzo, arretra quando la forza pretende di sostituirsi alla norma.
Non è la sua fragilità a destare preoccupazione, quanto l’abitudine crescente a trattarlo come un ostacolo aggirabile e non come il fondamento minimo della convivenza internazionale. Perché quando il diritto smette di essere il linguaggio comune degli Stati, ciò che resta non è il realismo politico, ma l’arbitrio.

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